Art. 1843 Cessazione dal servizio a domanda 1. Il diritto alla pensione di anzianita' si consegue a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Nota all'art. 1843: - Il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997, n. 139, e' il seguente: «2. In considerazione della specificita' del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita', il diritto alla pensione di anzianita' si consegue, altresi', al raggiungimento della massima anzianita' contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, cosi' come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'eta' anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto».