Art. 1843
                  Cessazione dal servizio a domanda

1.  Il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si  consegue a norma
dell'articolo  6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165.
 
          Nota all'art. 1843:
             -  Il  testo  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1997,  n.  165  (Attuazione  delle
          deleghe  conferite  dall'articolo  2,  comma 23, della L. 8
          agosto  1995,  n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera
          g),  e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
          armonizzazione   al   regime   previdenziale  generale  dei
          trattamenti  pensionistici  del  personale  militare, delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco,  nonche'  del  personale  non  contrattualizzato del
          pubblico  impiego),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
          giugno 1997, n. 139, e' il seguente:
             «2. In considerazione della specificita' del rapporto di
          impiego  e  delle  obiettive  peculiarita'  ed esigenze dei
          rispettivi  settori  di attivita', il diritto alla pensione
          di  anzianita'  si  consegue,  altresi',  al raggiungimento
          della   massima   anzianita'  contributiva  prevista  dagli
          ordinamenti  di  appartenenza,  cosi'  come  modificata  in
          ragione   dell'aliquota   annua   di   rendimento   di  cui
          all'articolo  17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724,  senza  le riduzioni percentuali previste dalla citata
          legge  n.  335  del  1995,  ed  in corrispondenza dell'eta'
          anagrafica  fissata  nella  tabella  B allegata al presente
          decreto».