Art. 1845 Indennita' per una volta tanto 1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto ai sensi degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Nota all'art. 1845: - Il testo degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «5. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto purche' abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.». «11. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».