Art. 1845
                   Indennita' per una volta tanto

1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver
conseguito  diritto  a  pensione,  spetta un'indennita' per una volta
tanto  ai  sensi  degli  articoli  52,  comma  5, e 54, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Nota all'art. 1845:
             -  Il  testo degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11,
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
          1973,  n.  1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il
          seguente:
             «5.  All'ufficiale,  al  sottufficiale  e al militare di
          truppa  che cessano dal servizio permanente o continuativo,
          senza   aver   conseguito   diritto   a   pensione,  spetta
          un'indennita'  per una volta tanto purche' abbiano compiuto
          un anno intero di servizio effettivo.».
             «11.  L'indennita'  per  una  volta  tanto  e' pari a un
          ottavo  della  base  pensionabile per ogni anno di servizio
          utile.».