(CODICE CIVILE-art. 2852)
                             Art. 2852. 
 
                        (Grado dell'ipoteca). 
 
  L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione,  anche  se
e' iscritta per un credito condizionale. La stessa norma  si  applica
per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza  di  un
rapporto gia' esistente.