(CODICE CIVILE-art. 2853)
                             Art. 2853. 
 
               (Richieste contemporanee d'iscrizione). 
 
  Il numero  d'ordine  delle  iscrizioni  determina  il  loro  grado.
Nondimeno, se piu' persone presentano contemporaneamente la nota  per
ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili,
le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di cio'  si  fa
menzione nella ricevuta  spedita  dal  conservatore  a  ciascuno  dei
richiedenti.