(CODICE CIVILE-art. 2855)
                             Art. 2855. 
 
             (Estensione degli effetti dell'iscrizione). 
 
  L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado  le  spese
dell'atto  di  costituzione  d'ipoteca,  quelle   dell'iscrizione   e
rinnovazione e  quelle  ordinarie  occorrenti  per  l'intervento  nel
processo di esecuzione. Per il credito di maggiori  spese  giudiziali
le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purche'  sia
presa la corrispondente iscrizione. 
 
  Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale  che
produce interessi fa  collocare  nello  stesso  grado  gli  interessi
dovuti, purche'  ne  sia  enunciata  la  misura  nell'iscrizione.  La
collocazione degli interessi e' limitata alle due annate anteriori  e
a quella in corso al giorno del  pignoramento,  ancorche'  sia  stata
pattuita  l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualita';   le
iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto  dalla
loro data. 
 
  L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado  gli
interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla  data
del pignoramento, pero' soltanto nella misura legale e fino alla data
della vendita.