(CODICE CIVILE-art. 2856)
                             Art. 2856. 
 
               (Surrogazione del creditore perdente). 
 
  Il creditore che ha ipoteca sopra uno o piu' immobili,  qualora  si
trovi perdente perche' sul loro prezzo si e'  in  tutto  o  in  parte
soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca  si  estendeva  ad
altri  beni  dello  stesso  debitore,  puo'  surrogarsi  nell'ipoteca
iscritta a favore del creditore soddisfatto, al  fine  di  esercitare
l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza  rispetto  ai
creditori posteriori  alla  propria  iscrizione.  Lo  stesso  diritto
spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. 
 
  Questa disposizione si applica  anche  ai  creditori  perdenti  per
causa di privilegi immobiliari.