(CODICE CIVILE-art. 2857)
                             Art. 2857. 
 
                    (Limiti della surrogazione). 
 
  La surrogazione non si puo' esercitare sui beni dati in ipoteca  da
un terzo, ne' sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione e'
stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente. 
 
  Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a  detta
iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a  essi  la  sua
ipoteca  giudiziale,  il  creditore  perdente  puo'   esercitare   la
surrogazione anche su tali beni. 
 
  Per far valere il diritto alla surrogazione  deve  essere  eseguita
annotazione in margine all'ipoteca  del  creditore  soddisfatto;  per
l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello  stato  di
graduazione dal quale risulta l'incapienza.