(CODICE CIVILE-art. 2858)
                             Art. 2858. 
 
                  (Facolta' del terzo acquirente). 
 
  Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha  trascritto  il  suo
titolo  di  acquisto  e  non  e'  personalmente  obbligato,  se   non
preferisce pagare i creditori iscritti, puo' rilasciare i beni stessi
ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute  nella
sezione XII di  questo  capo.  In  mancanza,  l'espropriazione  segue
contro di lui secondo le forme prescritte  dal  codice  di  procedura
civile.