(CODICE CIVILE-art. 2859)
                             Art. 2859. 
 
            (Eccezioni opponibili dal terzo acquirente). 
 
  Se la domanda diretta  a  ottenere  la  condanna  del  debitore  e'
posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi,
ove non abbia preso parte al  giudizio,  puo'  opporre  al  creditore
procedente tutte le eccezioni  non  opposte  dal  debitore  e  quelle
altresi' che spetterebbero a questo dopo la condanna. 
 
  Le eccezioni suddette pero' non sospendono  il  corso  dei  termini
stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.