(CODICE CIVILE-art. 2862)
                             Art. 2862. 
 
   (Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo). 
 
  Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le  servitu'  e  gli  altri
diritti reali resi pubblici contro il  terzo  prima  dell'annotazione
del rilascio. 
 
  Le ipoteche, le  servitu'  e  gli  altri  diritti  reali  che  gia'
spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo  il
rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui. 
 
  Del  pari  riprendono  efficacia  le  servitu'   che   al   momento
dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo  ipotecato
e  a  carico  di  altro  fondo  del   terzo.   Esse   sono   comprese
nell'espropriazione del fondo ipotecato.