(CODICE CIVILE-art. 2863)
                             Art. 2863. 
 
  (Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione). 
 
  Finche' non sia avvenuta  la  vendita,  il  terzo  puo'  ricuperare
l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori,
oltre le spese. 
 
  Qualora  la  vendita  sia  avvenuta  e,  dopo  pagati  i  creditori
iscritti, vi sia un  residuo  del  prezzo,  questo  spetta  al  terzo
acquirente. 
 
  Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue
per rinunzia o per inattivita' delle parti.