Art. 2863. (Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione). Finche' non sia avvenuta la vendita, il terzo puo' ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese. Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente. Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita' delle parti.