(CODICE CIVILE-art. 2864)
                             Art. 2864. 
 
             (Danni causati dal terzo e miglioramenti). 
 
  Il terzo e' tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave  sono
derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti. 
 
  Egli non puo' ritenere l'immobile per causa di miglioramenti; ma ha
il  diritto  di  far  separare  dal  prezzo  di  vendita   la   parte
corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo
titolo, fino a concorrenza del valore dei  medesimi  al  tempo  della
vendita. 
 
  Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato  in  cui
era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti,  esso
deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.