(CODICE CIVILE-art. 2865)
                             Art. 2865. 
 
                     (Frutti dovuti dal terzo). 
 
  I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a  decorrere
dal giorno in cui e' stato eseguito il pignoramento. 
 
  Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti  sono
del pari dovuti  dal  giorno  del  pignoramento  o,  in  mancanza  di
pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in  conformita'
dell'art. 2890.