(CODICE CIVILE-art. 2866)
                             Art. 2866. 
 
(Diritti del terzo nei  confronti  del  debitore  e  di  altri  terzi
                            acquirenti). 
 
  Il terzo che ha pagato i creditori iscritti  ovvero  ha  rilasciato
l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennita'  verso
il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito. 
 
  Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite  a  favore
del creditore soddisfatto sugli altri beni del  debitore;  se  questi
sono stati acquistati da terzi, non ha azione  che  contro  coloro  i
quali hanno trascritto il  loro  acquisto  in  data  posteriore  alla
trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve  fare
eseguire la relativa annotazione in conformita' dell'art. 2843. 
 
  Il  subingresso  non  pregiudica   l'esercizio   del   diritto   di
surrogazione stabilito dall'art. 2856  a  favore  dei  creditori  che
hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del  terzo
acquirente.