(CODICE CIVILE-art. 2867)
                             Art. 2867. 
 
       (Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto). 
 
  Se il terzo  acquirente,  che  ha  trascritto  il  suo  titolo,  e'
debitore, in  dipendenza  dell'acquisto,  di  una  somma  attualmente
esigibile, la quale basti a soddisfare  tutti  i  creditori  iscritti
contro il precedente proprietario, ciascuno di questi puo' obbligarlo
al pagamento. 
 
  Se il debito del terzo non e' attualmente esigibile, o e' minore  o
diverso da cio' che e' dovuto ai detti creditori, questi, purche'  di
comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro  pagato,
fino alla rispettiva concorrenza, cio' che il terzo deve nei  modi  e
termini della sua obbligazione. 
 
  Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non puo' evitar di  pagare,
offrendo  il  rilascio  dell'immobile,  ma,  eseguito  il  pagamento,
l'immobile e' liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta
all'alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le
relative iscrizioni.