Art. 1849
                Maggiorazioni del servizio effettivo

1.  Un  periodo  di  servizio, di cui e' prevista la maggiorazione ai
fini  pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa
piu' favorevole, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2.  Per  la  computabilita'  degli aumenti dei periodi di servizio si
applicano  gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.
 
          Note all'art. 1849:
             -  Il  testo dell'articolo 39 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  39  (Servizi  e  periodi  computabili  in  base a
          diverse  disposizioni  del testo unico). - 1. Un periodo di
          servizio,  di  cui sia prevista la computabilita' in base a
          diverse disposizioni del presente testo unico, si considera
          una sola volta secondo la normativa piu' favorevole.
             2. Il precedente comma si applica anche per i periodi di
          tempo  comunque  computabili  ai  fini  del  trattamento di
          quiescenza».
             -  Il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo
          30  aprile  1997,  n.  165,  citato nelle note all'articolo
          1843, e' il seguente:
             «Art.  5 (Computo dei servizi operativi e riconoscimento
          dei servizi prestati pre-ruolo). - 1. Dalla data di entrata
          in  vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di
          servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge
          5  maggio  1976,  n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
          n.  1092,  all'articolo  8,  quinto  comma,  della legge 27
          dicembre  1973,  n.  838,  e  all'articolo 3, quinto comma,
          della   legge   27   maggio  1977,  n.  284,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   computabili   ai  fini
          pensionistici,  non  possono  eccedere  complessivamente  i
          cinque anni.
             2.  Per il personale il cui trattamento pensionistico e'
          liquidato  in  tutto o in parte con il sistema contributivo
          di  cui  alla  legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del
          periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di
          cinque   anni   complessivi   sono  validi  ai  fini  della
          maturazione  anticipata  dei  quaranta  anni  di anzianita'
          contributiva  necessari  per  l'accesso  alla  pensione  di
          vecchiaia.  In  tale  caso  si  applica  il coefficiente di
          trasformazione  corrispondente al 57° anno di eta' indicato
          nella  tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995
          .
             3.  Gli  aumenti  dei periodi di servizio nei limiti dei
          cinque  anni  massimi stabiliti, sono computabili, a titolo
          in  parte  oneroso,  anche per periodi di servizio comunque
          prestato.
             4.   Il   servizio  militare  comunque  prestato,  anche
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto,   e'   ricongiungibile  ai  fini  del  trattamento
          previdenziale.
             5.  Per il personale in ferma di leva prolungata o breve
          l'amministrazione  provvede  al  versamento  dei contributi
          previdenziali  ed  assistenziali  previsti  dalla normativa
          vigente.
             6.  I  periodi  pre-ruolo per servizio militare comunque
          prestato, nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche
          antecedentemente   alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita'
          di fine servizio.».
             «Art.  7  (Norme  transitorie).  -  1.  In fase di prima
          applicazione,  i  limiti  di  eta'  per  la  cessazione dal
          servizio,   previsti  dall'articolo  2,  sono  gradualmente
          elevati  al 57° anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001,
          al  58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per
          gli  anni  dal  2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal
          2008.
             2.  Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria,
          per  il  personale  gia'  collocato  o da collocare in tale
          posizione,  e'  gradualmente  ridotto  di  un anno ogni tre
          anni,  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente   decreto,   fino  alla  concorrenza  del  periodo
          derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
             3.   Gli  aumenti  dei  periodi  di  servizio  anche  se
          eccedenti  i  cinque anni, maturati alla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, con percezione delle relative
          indennita',  sono riconosciuti validi ai fini pensionistici
          e,  se  eccedenti  i  cinque  anni,  non sono ulteriormente
          aumentabili  in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5,
          comma 1.
             4.  Le  facolta' rispettivamente previste dagli articoli
          32,  comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n.
          224,  possono  essere  esercitate  dal  personale  entro un
          periodo  massimo  di  quattro anni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
             5.  Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio
          permanente  a  disposizione  antecedentemente  alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del
          combinato  disposto  degli articoli 29, 41 e 42 della legge
          12  novembre  1955,  n.  1137,  che  cessano  dal  servizio
          permanente  ai  sensi  dell'articolo 20, commi 3 e 4, della
          legge  10  aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti
          il   trattamento   di   quiescenza  previsto  nei  casi  di
          cessazione  dal  servizio  permanente per il raggiungimento
          dei  limiti  di  eta'  purche'  in  possesso  dei requisiti
          contributivi  per  il diritto alla pensione di vecchiaia di
          cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo 30 dicembre
          1992, n. 503 .
             6.  Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del
          presente   decreto,  il  collocamento  in  ausiliaria  puo'
          avvenire,  altresi',  a  domanda dell'interessato che abbia
          prestato  non  meno  di  40  anni di servizio effettivo. Il
          periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.
             7.  Il personale in possesso dell'anzianita' di servizio
          di  cui  al  comma  6,  qualora  sia  stato collocato nella
          riserva   per   diretto   effetto   dell'articolo   1   del
          decreto-legge  28  settembre  1996, n. 505, dell'articolo 1
          del   decreto-legge  29  novembre  1996,  n.  606,  nonche'
          dell'articolo  1,  comma 178, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662,  puo'  chiedere  di essere collocato in ausiliaria
          entro  90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto.  La  permanenza  in  tale  posizione  e'
          limitata  al  periodo  residuale  dei 5 anni decorrenti dal
          momento  di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine
          al compimento del 65° anno di eta'.».