Art. 1858
                         Campagne di guerra

1.   Per   ogni  campagna  di  guerra  riconosciuta  ai  sensi  delle
disposizioni vigenti in materia, il servizio computabile e' aumentato
a  norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Nota all'art. 1858:
             -  Il  testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.   18  (Campagne  di  guerra).  -  1.  Il  servizio
          computabile  e'  aumentato  di un anno per ogni campagna di
          guerra  riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in
          materia.
             2. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi
          altro  aumento per servizi speciali prestati nel periodo al
          quale la campagna si riferisce».