Art. 1858 Campagne di guerra 1. Per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il servizio computabile e' aumentato a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Nota all'art. 1858: - Il testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 18 (Campagne di guerra). - 1. Il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 2. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce».