(CODICE CIVILE-art. 2869)
                             Art. 2869. 
 
         (Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore). 
 
  L'ipoteca costituita dal  terzo  si  estingue  se,  per  fatto  del
creditore, non puo' avere  effetto  la  surrogazione  del  terzo  nei
diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.