(CODICE CIVILE-art. 2872)
                             Art. 2872. 
 
                    (Modalita' della riduzione). 
 
  La riduzione delle ipoteche si opera  riducendo  la  somma  per  la
quale e' stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione  a  una
parte soltanto dei beni. 
 
  Questa restrizione puo'  aver  luogo  anche  se  l'ipoteca  ha  per
oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali  che
si possano comodamente distinguere.