Art. 2872. (Modalita' della riduzione). La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e' stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione puo' aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.