(CODICE CIVILE-art. 2873)
                             Art. 2873. 
 
                    (Esclusione della riduzione). 
 
  Non e' ammessa domanda di riduzione  riguardo  alla  quantita'  dei
beni ne' riguardo alla somma, se la quantita' dei beni o la somma  e'
stata determinata per convenzione o per sentenza. 
 
  Tuttavia, se  sono  stati  eseguiti  pagamenti  parziali  cosi'  da
estinguere almeno il quinto del debito originario, si  puo'  chiedere
una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma. 
 
  Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo
l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni puo' chiedere che  l'ipoteca
sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni  ne  restino  esenti  in
tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il
valore della cautela.