(CODICE CIVILE-art. 2874)
                             Art. 2874. 
 
     (Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale). 
 
  Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai  numeri  1  e  2
dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono  ridursi  su  domanda
degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore
che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal
creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che  l'autorita'
giudiziaria dichiara dovuta.