(CODICE CIVILE-art. 2875)
                             Art. 2875. 
 
                   (Eccesso nel valore dei beni). 
 
  Si  reputa  che  il  valore  dei  beni   ecceda   la   cautela   da
somministrarsi, se  tanto  alla  data  dell'iscrizione  dell'ipoteca,
quanto posteriormente, supera  di  un  terzo  l'importo  dei  crediti
iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.