(CODICE CIVILE-art. 2877)
                             Art. 2877. 
 
                      (Spese della riduzione). 
 
  Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se  consentita
dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a  meno  che  la
riduzione abbia luogo per eccesso nella  determinazione  del  credito
fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo. 
 
  Se la riduzione e'  stata  ordinata  con  sentenza,  le  spese  del
giudizio sono a carico del soccombente, salvo  che  siano  compensate
tra le parti.