Art. 2878. (Cause di estinzione). L'ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell'iscrizione; 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847; 3) con l'estinguersi dell'obbligazione; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito dall'art. 2742; 5) con la rinunzia del creditore; 6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.