(CODICE CIVILE-art. 2878)
                             Art. 2878. 
 
                       (Cause di estinzione). 
 
  L'ipoteca si estingue: 
    1) con la cancellazione dell'iscrizione; 
    2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro  il  termine
indicato dall'art. 2847; 
    3) con l'estinguersi dell'obbligazione; 
    4) col perimento del bene ipotecato, salvo  quanto  e'  stabilito
dall'art. 2742; 
    5) con la rinunzia del creditore; 
    6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o
col verificarsi della condizione risolutiva; 
    7)  con  la   pronunzia   del   provvedimento   che   trasferisce
all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle
ipoteche.