(CODICE CIVILE-art. 2879)
                             Art. 2879. 
 
                       (Rinunzia all'ipoteca). 
 
  La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa  e  deve
risultare da atto scritto, sotto pena di nullita'. 
 
  La rinunzia non ha effetto di fronte  ai  terzi  che  anteriormente
alla  cancellazione  dell'ipoteca  abbiano  acquistato   il   diritto
all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa  annotazione  a  termini
dell'articolo 2843.