(CODICE CIVILE-art. 2880)
                             Art. 2880. 
 
         (Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi). 
 
  Riguardo ai beni acquistati da terzi,  l'ipoteca  si  estingue  per
prescrizione, indipendentemente dal credito,  col  decorso  di  venti
anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto,  salve  le
cause di sospensione e d'interruzione.