(CODICE CIVILE-art. 2881)
                             Art. 2881. 
 
                  (Nuova iscrizione dell'ipoteca). 
 
  Salvo  diversa  disposizione  di  legge,  se  la  causa   estintiva
dell'obbligazione e'  dichiarata  nulla  o  altrimenti  non  sussiste
ovvero  e'  dichiarata  nulla  la  rinunzia   fatta   dal   creditore
all'ipoteca,  e  l'iscrizione  non  e'  stata  conservata,  si   puo'
procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.