Art. 1863
        Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici

1.  I  sei  aumenti periodici di stipendio, attribuiti all'atto della
cessazione  dal  servizio, sono computati a norma dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
 
          Nota all'art. 1863:
             -  Il  testo  dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
          aprile  1997,  n. 165, citato nelle note all'articolo 1843,
          e' il seguente:
             «Art.  4 (Maggiorazione della base pensionabile). - 1. A
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di
          cui  all'articolo  13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
          all'articolo  32,  comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986,
          n.  224,  inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27
          dicembre  1990,  n.  404, all'articolo 1, comma 15-bis, del
          decreto-legge  16  settembre  1987, n. 379, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 14 novembre 1987, n. 468, come
          sostituito  dall'articolo  11 della legge 8 agosto 1990, n.
          231,  all'articolo  32  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995,  n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990,
          n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
          definita  ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  503, all'atto della cessazione dal
          servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del
          collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla
          contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
             2.  Gli  aumenti  periodici  di  cui  al  comma  1 sono,
          altresi',  attribuiti al personale che cessa dal servizio a
          domanda   previo  pagamento  della  restante  contribuzione
          previdenziale  di cui al comma 3, calcolata in relazione ai
          limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.
             3.  Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici
          di  cui  ai  commi  1  e  2,  a tutto il personale comunque
          destinatario  dei  predetti aumenti, compresi gli ufficiali
          «a  disposizione»  dei  ruoli normali e speciali, l'importo
          della  ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a
          carico  del  personale  il cui trattamento pensionistico e'
          computato  con  il  sistema retributivo, operata sulla base
          contributiva  e pensionabile come definita dall'articolo 2,
          comma   9,   della   legge   8  agosto  1995,  n.  335,  e'
          progressivamente   incrementato   secondo   le  percentuali
          riportate  nella tabella A allegata al presente decreto. Ai
          medesimi   fini   per   il  personale  il  cui  trattamento
          pensionistico  e'  liquidato  in  tutto  o  in parte con il
          sistema  contributivo  di  cui alla citata legge n. 335 del
          1995,  la  predetta  ritenuta  opera nella misura ordinaria
          sulla  maggiorazione  figurativa  del  15  per  cento dello
          stipendio.
             4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello
          stipendio  di  cui al comma 3, si applica agli stessi fini,
          anche  nei confronti del personale che esercita la facolta'
          di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata
          legge n. 335 del 1995».