Art. 1866 Base contributiva e pensionabile 1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell'indennita' integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Al personale militare si applicano le disposizioni in materia di ampliamento della base contributiva e pensionabile previste dall'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996. 3. L'incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e per la parte eccedente l'aumento del 18 per cento, calcolato sullo stipendio, esclusa l'indennita' integrativa speciale. 4. La maggiorazione del 18 per cento di cui al comma 3 e' assoggettata alla ritenuta INPDAP di cui all'articolo 1874, in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Note all'art. 1866: - Il testo dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 53 (Base pensionabile). - Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento: a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.». - Il testo dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero. 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 . 11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.». - Il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, citato nelle note all'articolo 1840, e' il seguente: «Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.». - Il testo dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, e' il seguente: «Art. 15 (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione). - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennita' integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennita' corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29 aprile 1976, n. 177.».