Art. 1866
                  Base contributiva e pensionabile

1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata
sulla  base  dello  stipendio, dell'indennita' integrativa speciale e
degli  emolumenti  retributivi  espressamente  definiti  pensionabili
dalla  legge,  ai  sensi  dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2.  Al  personale militare si applicano le disposizioni in materia di
ampliamento   della   base   contributiva   e  pensionabile  previste
dall'articolo  2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con decorrenza 1° gennaio 1996.
3. L'incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della
determinazione  delle  sole  quote di pensione previste dall'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503,  e  per la parte eccedente l'aumento del 18 per cento, calcolato
sullo stipendio, esclusa l'indennita' integrativa speciale.
4.  La  maggiorazione  del  18  per  cento  di  cui  al  comma  3  e'
assoggettata  alla  ritenuta  INPDAP  di  cui  all'articolo  1874, in
applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
 
          Note all'art. 1866:
             -  Il  testo dell'articolo 53 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.   53   (Base   pensionabile).   -  Ai  fini  della
          determinazione  della  misura del trattamento di quiescenza
          del    personale    militare,   escluso   quello   indicato
          nell'articolo  54,  penultimo  comma, la base pensionabile,
          costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli
          assegni    o    indennita'    pensionabili   sottoindicati,
          integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
              a)  indennita' di funzione per i generali di brigata ed
          i  colonnelli,  prevista  dall'articolo  8  della  legge 10
          dicembre 1973, n. 804;
              b)    assegno    perequativo   ed   assegno   personale
          pensionabile,  previsti  dall'articolo  1  della  legge  27
          ottobre  1973,  n.  628, in favore degli ufficiali di grado
          inferiore  a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei
          sottufficiali e dei militari di truppa;
              c)  assegno  personale  previsto  dall'articolo 202 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3
          della legge 8 agosto 1957, n. 751.
             Agli  stessi  fini,  nessun  altro assegno o indennita',
          anche  se  pensionabili,  possono  essere considerati se la
          relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente
          la valutazione nella base pensionabile.
             Per  l'ufficiale  che  in  tempo  di  guerra  sia  stato
          investito  del  grado superiore a quello ricoperto all'atto
          della    cessazione   dal   servizio   o   delle   funzioni
          organicamente   devolute   a   detto  grado  superiore  con
          godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio
          e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.».
             -  Il  testo  dell'articolo  2,  commi 9, 10 e 11, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo
          1841, e' il seguente:
             «9.  Con  effetto  dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
          delle  Amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1 del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
          forme  di  previdenza esclusive dell'assicurazione generale
          obbligatoria,  nonche' per le altre categorie di dipendenti
          iscritti  alle predette forme di previdenza, si applica, ai
          fini   della   determinazione  della  base  contributiva  e
          pensionabile,  l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
          153,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Con
          decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
          l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
          comunque  denominati  corrisposti ai dipendenti in servizio
          all'estero.
             10.   Nei   casi   di  applicazione  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo  15  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
          materia  di  assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
          1976,  n.  177,  rispettivamente,  per il personale civile,
          militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 .
             11.  La  retribuzione definita dalle disposizioni di cui
          ai  commi  9  e  10 concorre alla determinazione delle sole
          quote  di  pensione  previste  dall'articolo  13,  comma 1,
          lettera  b),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503.».
             -  Il  testo  dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, citato nelle
          note all'articolo 1840, e' il seguente:
             «Art.   13  (Norma  transitoria  per  il  calcolo  delle
          pensioni).  -  1.  Per  i  lavoratori  dipendenti  iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
          esclusive  della  medesima,  e  per  i  lavoratori autonomi
          iscritti  alle  gestioni speciali amministrative dall'INPS,
          l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
              b)  della  quota di pensione corrispondente all'importo
          del  trattamento  pensionistico  relativo  alle  anzianita'
          contributive  acquisite  a  decorrere  dal 1° gennaio 1993,
          calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.».
             -  Il  testo  dell'articolo  15, comma 1, della legge 23
          dicembre  1994,  n.  724 (Misure di razionalizzazione della
          finanza  pubblica),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre 1994, n. 304, e' il
          seguente:
             «Art. 15 (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base  pensionabile  e  omogeneizzazione  dei trattamenti di
          pensione). - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli
          fini  dell'assoggettamento  a ritenuta in conto entrate del
          Ministero  del  tesoro,  lo  stipendio  e gli altri assegni
          pensionabili  con  esclusione  dell'indennita'  integrativa
          speciale  di  cui  alla  L.  27  maggio  1959,  n.  324,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e
          indennita'  corrisposti  per  lo svolgimento di particolari
          funzioni  esclusi  dalla  base  pensionabile,  spettanti ai
          dipendenti  aventi  diritto  al  trattamento  di quiescenza
          disciplinato  dal  testo  unico  approvato  con  D.P.R.  29
          dicembre  1973,  n.  1092,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,    sono   figurativamente   aumentati   della
          percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29
          aprile 1976, n. 177.».