Art. 1868
     Effetti pensionistici delle indennita' di impiego operativo

1.  L'indennita'  di  impiego operativo di base di cui all'articolo 2
della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' pensionabile.
2.  Per  i  periodi  di  percezione  delle  indennita'  operative  di
campagna,  di  imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla
stessa  legge,  il  predetto  importo e' maggiorato, per ogni anno di
servizio  effettivo prestato con percezione delle relative indennita'
e  per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti
percentuali:
a) reparti di campagna: 0,75;
b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25;
c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6;
d)  controllo  dello  spazio aereo: I grado di abilitazione: 1,25; II
grado di abilitazione: 2; III grado di abilitazione: 3,75.
3.  Se  i  predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni
computabili,   si   tiene  conto  delle  indennita'  piu'  favorevoli
percepite nel tempo dagli interessati.
4.  Per  il  personale  che  si  trova  a operare nelle condizioni di
impiego  di  cui  agli  articoli  17  e 13, commi 6 e 7, della stessa
legge, la percentuale dell'indennita' meno favorevole e' pensionabile
in   proporzione  agli  anni  di  servizio  prestato  nelle  predette
condizioni.
 
          Note all'art. 1868:
             -  Per  il  testo  dell'articolo  2 della legge 23 marzo
          1983, n. 78, si vedano le note all'art. 1822.
             -  Il  testo  degli articoli 13, commi 6 e 7, e 17 della
          legge 23 marzo 1983, n. 78, e' il seguente:
             «Art. 13 (Indennita' supplementari per pronto intervento
          aereo,  per  piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti
          istruttori   di   volo  o  di  specialita'  e  compensi  di
          collaudo). - (Omissis).
             6.  Le  indennita' supplementari indicate nei precedenti
          commi non sono cumulabili tra loro.
             7. Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito
          e  della  Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili
          di  produzione  o  che  abbiano  subito grandi riparazioni,
          revisioni  generali  o  lavori  di trasformazione quando il
          collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente
          che  ha  eseguito i lavori, e' corrisposto un compenso, per
          ogni  collaudo, cumulabile con le indennita' previste dalla
          presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura
          mensile  dell'indennita'  d'impiego operativo stabilita per
          la  fascia  I  di  cui  all'annessa  tabella  I, escluse le
          maggiorazioni  indicate  alle  note  a)  e b) della tabella
          stessa.».
             «Art.  17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
          indennita').  -  1.  Le  indennita' previste dai precedenti
          articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per
          il  trattamento  piu'  favorevole  e le eccezioni stabilite
          dalla  presente  legge  non  sono  cumulabili  fra loro. Le
          stesse  indennita'  e le indennita' di cui ai commi primo e
          secondo  dell'articolo  9  della  presente  legge  non sono
          cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui
          alla   legge  23  dicembre  1970,  n.  1054,  e  successive
          modificazioni,  salvo  quanto  disposto  dal  secondo comma
          dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
             2.  Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di
          aver  diritto  ad una delle indennita' di cui ai precedenti
          articoli  2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di
          aeronavigazione  o  di  volo  conserva  il  trattamento  in
          godimento.  Qualora  la  misura  di  tale  trattamento  sia
          inferiore   a  quella  dell'indennita'  di  cui  ai  citati
          articoli  2,  3,  4  e  7,  queste  ultime  indennita' sono
          corrisposte per la differenza.
             3.  Ai  piloti e agli specialisti che svolgono attivita'
          aeronavigante  o  di  volo  con  aeromobili  imbarcati sono
          corrisposte,  in  deroga al divieto di cumulo stabilito dal
          precedente  primo comma, le indennita' di aeronavigazione o
          di  volo  e  l'indennita'  d'imbarco,  delle  quali la piu'
          favorevole  in misura intera e l'altra in misura ridotta al
          25  per  cento.  Le  indennita'  supplementari  di  cui  ai
          precedenti   articoli   9,  10  e  11,  salvo  l'indennita'
          supplementare  di  comando  navale,  non  sono suscettibili
          degli  aumenti  percentuali  previsti  dall'articolo  5 del
          regolamento  sugli  assegni  d'imbarco  approvato con regio
          decreto   15   luglio   1938,   n.   1156,   e   successive
          modificazioni.
             4.  Ai  piloti,  agli specialisti e ai paracadutisti che
          svolgono    attivita'   aeronavigante,   di   volo   o   di
          paracadutismo  presso  comandi,  grandi  unita',  reparti e
          supporti  delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono
          corrisposte  in  deroga  al  divieto di cumulo stabilito al
          primo  comma,  le indennita' di aeronavigazione e di volo e
          la  indennita'  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 3,
          delle  quali  la piu' favorevole in misura intera e l'altra
          ridotta all'8 per cento.
             5.  Le  indennita'  indicate al primo comma del presente
          articolo  sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21
          della legge 27 maggio 1970, n. 365 .
             6.  L'indennita' d'impiego operativo di cui all'articolo
          2  spettante  agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
          della  Marina  e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo
          nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle
          stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
             7. Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate
          con  il  regio  decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1302,
          convertito  in  legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le
          parole   «e'  sospesa  salvo  il  disposto  del  successivo
          articolo  8»  sono  sostituite  dalle  altre: «e' sospesa o
          ridotta,  nelle  stesse misure di riduzione previste per lo
          stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8».
             8.  Le  indennita'  di  cui  agli articoli 3, 4, 7 e 14,
          nonche'  tutte  quelle supplementari previste ai precedenti
          articoli,  fermo  comunque il diritto all'indennita' di cui
          all'articolo  2,  non  sono  corrisposte  al  personale  in
          licenza  straordinaria,  al  personale assente dal reparto,
          dalla  nave  o dal servizio per infermita' quando questa si
          protrae  oltre  il quindicesimo giorno e, salvo il disposto
          dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento
          economico di missione con percezione della relativa diaria,
          frequenta  corsi  presso  le  accademie,  le  scuole  e gli
          istituti  di  forza  armata o interforze, nonche' presso le
          universita' o all'estero (17).
             9. Comma soppresso dall'art. 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n.
          255.
             10.  Salvo  quanto  disposto  dalla  presente  legge  le
          indennita'  di  imbarco,  di  aeronavigazione, di volo o di
          pilotaggio  vengono  corrisposte  con le modalita' previste
          rispettivamente  dal  regolamento  sugli assegni di imbarco
          approvato  con  regio  decreto  15  luglio 1938, n. 1156, e
          successive  modificazioni,  e  dalle norme approvate con il
          regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito
          in  legge  dalla  legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive
          modificazioni.
             11.  Le  misure  giornaliere  delle indennita' stabilite
          dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle,
          sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.
             12.  Le disposizioni della presente legge concernenti le
          indennita'  di  aeronavigazione,  di  volo  di pilotaggio e
          relative  indennita' supplementari valgono anche, in quanto
          applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di
          truppa  dei  reparti  di  volo  del  Corpo della guardia di
          finanza  e  per  il  personale  dei  reparti  di volo della
          polizia  di  Stato  in  possesso  del  brevetto militare di
          pilota,  osservatore  o  specialista  o  facenti  parte  di
          equipaggi   fissi  di  volo  o  che  frequentano  corsi  di
          pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo».