Art. 1871 Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo 1. Il periodo di permanenza in ausiliaria e' computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non e' stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non e' invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare ha prestato altro servizio produttivo di pensione, salva l'opzione del medesimo ai fini della pensione militare. 2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, e' liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennita' di cui articolo 1870. 3. Se il militare e' stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. 4. Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell'avvenuta cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non e' computabile nei confronti di coloro che hanno gia' fruito dell'aumento di sei anni di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Nota all'art. 1871: - Il testo dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 63 (Militari invalidi di guerra). - 1. Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidita' contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo. 2. In mancanza di tale anzianita', spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile. 3. Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile e' aumentato di sei anni. 4. Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento. 5. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianita' prevista dai primo comma dell'art. 52, e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni. 6. L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni. 7. Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perche' invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive modificazioni».