Art. 1871
Riliquidazione   al   termine   dell'ausiliaria  del  trattamento  di
    quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo

1.  Il  periodo  di  permanenza in ausiliaria e' computato per intero
agli  effetti  della  pensione  come  servizio effettivo, anche se il
militare  non e' stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non
e'  invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare
ha  prestato  altro  servizio produttivo di pensione, salva l'opzione
del medesimo ai fini della pensione militare.
2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, e' liquidato
al  militare  un  nuovo  trattamento  di quiescenza con il computo di
detto  periodo  e  sulla  base  degli  assegni  pensionabili che sono
serviti  ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto
della  cessazione  dal  servizio  permanente,  maggiorati  sia  degli
aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio
trascorso in ausiliaria, sia dell'indennita' di cui articolo 1870.
3.  Se  il  militare  e'  stato  richiamato  per  almeno  un anno, e'
liquidato  al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza
sulla  base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo,
maggiorati  degli  aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria
trascorso senza richiamo.
4.  Per  i militari collocati in ausiliaria per effetto dell'avvenuta
cessazione  del  trattamento  pensionistico  di guerra, il periodo di
permanenza  in  ausiliaria non e' computabile nei confronti di coloro
che hanno gia' fruito dell'aumento di sei anni di cui all'articolo 63
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
 
          Nota all'art. 1871:
             -  Il  testo dell'articolo 63 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art. 63 (Militari invalidi di guerra). - 1. Il militare
          che  cessa  dal  servizio  permanente  o  continuativo, per
          invalidita'   contratta  a  causa  di  guerra  o  per  aver
          conseguito  trattamento  pensionistico di guerra ha diritto
          alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio
          utile di cui sei di servizio effettivo.
             2.  In  mancanza  di  tale anzianita', spetta un assegno
          integratore   del  trattamento  di  guerra,  liquidato  dal
          Ministero  del  tesoro  e  corrispondente a tanti ventesimi
          della  pensione  minima  normale  quanti  sono  gli anni di
          servizio utile.
             3.  Ai  fini  della  misura  della  pensione  normale  e
          dell'assegno integratore, il servizio utile e' aumentato di
          sei anni.
             4.  Se  in  seguito  venga  a  cessare il trattamento di
          guerra,  il  militare perde i benefici di cui ai precedenti
          commi  a  decorrere  dal  giorno  successivo a quello della
          cessazione di detto trattamento.
             5. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle
          norme  sullo  stato  giuridico  non  possa  aver  luogo  la
          riammissione  in servizio permanente o continuativo ovvero,
          trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il
          militare  ha  diritto  alla pensione normale la cui misura,
          ove non sia stata raggiunta l'anzianita' prevista dai primo
          comma  dell'art.  52,  e' pari al 2,20 per cento della base
          pensionabile  per ogni anno di servizio effettivo computato
          con  l'aumento  di  dodici  anni,  senza  che  possa essere
          superato il limite di quindici anni.
             6.  L'assegno  integratore  di  cui al secondo comma del
          presente  articolo  spetta  anche  al  militare  che  abbia
          conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal
          servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione
          normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni.
             7.  Al  militare  che  cessi  dal  servizio permanente o
          continuativo  perche'  invalido  della  guerra  1940- 45 si
          applicano  le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio
          1948, n. 1472, e successive modificazioni».