Art. 1872
Riliquidazione  al  personale nella riserva o in congedo assoluto del
trattamento  di  quiescenza  determinato  con  il  sistema di calcolo
                             retributivo

1.  L'ufficiale  cessato  dal  servizio  permanente  per  eta'  o per
invalidita'  e  collocato  direttamente  nella  riserva  o in congedo
assoluto,   al   compimento   in   tali   posizioni   di  un  periodo
corrispondente  a  quello  massimo  di  permanenza  in ausiliaria, ha
diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio
e  degli  altri  assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati
degli  aumenti  periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni
biennio trascorso nella predetta condizione.
2.  Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella
riserva  o  in  congedo  assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in
applicazione dell'articolo 995, in relazione alla minore durata della
permanenza in ausiliaria.