(CODICE CIVILE-art. 2882)
                             Art. 2882. 
 
                 (Formalita' per la cancellazione). 
 
  La cancellazione consentita dalle  parti  interessate  deve  essere
eseguita  dal  conservatore  in  seguito  a  presentazione  dell'atto
contenente il consenso del creditore. 
 
  Per quest'atto devono essere osservate le  forme  prescritte  dagli
articoli 2821, 2835 e 2837.