(CODICE CIVILE-art. 2885)
                             Art. 2885. 
 
                  (Cancellazione sotto condizione). 
 
  Se e' stato convenuto od ordinato che la  cancellazione  non  debba
aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego
o sotto altra condizione, la cancellazione non puo'  essere  eseguita
se non si fa constare al conservatore  che  la  condizione  e'  stata
adempiuta.