(CODICE CIVILE-art. 2886)
                             Art. 2886. 
 
                 (Formalita' per la cancellazione). 
 
  Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare  al
conservatore l'atto su cui la richiesta e' fondata. 
 
  La cancellazione  di  un'iscrizione  o  la  rettifica  deve  essere
eseguita in margine all'iscrizione medesima,  con  l'indicazione  del
titolo dal quale e' stata consentita od ordinata e della data in  cui
si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.