(CODICE CIVILE-art. 2889)
                             Art. 2889. 
 
            (Facolta' di liberare i beni dalle ipoteche). 
 
  Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha  trascritto  il  suo
titolo  e  non  e'  personalmente  obbligato  a  pagare  i  creditori
ipotecari, ha facolta' di liberare i beni da  ogni  ipoteca  iscritta
anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. 
 
  Tale facolta' spetta all'acquirente  anche  dopo  il  pignoramento,
purche'  nel  termine  di  trenta  giorni  proceda   in   conformita'
dell'articolo che segue.