(CODICE CIVILE-art. 2891)
                             Art. 2891. 
 
           (Diritto dei creditori di far vendere i beni). 
 
  Entro il termine di quaranta giorni  dalla  notificazione  indicata
dall'articolo precedente, qualunque  dei  creditori  iscritti  o  dei
relativi fideiussori ha diritto di  richiedere  l'espropriazione  dei
beni con ricorso al presidente del tribunale competente a  norma  del
codice  di  procedura  civile,  purche'  adempia  le  condizioni  che
seguono: 
    1) che la  richiesta  sia  notificata  al  terzo  acquirente  nel
domicilio da  lui  eletto  a  norma  dell'articolo  precedente  e  al
proprietario anteriore; 
    2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare  di
un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato; 
    3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al
quinto del prezzo aumentato come sopra; 
    4) che l'originale e le copie della richiesta siano  sottoscritti
dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. 
 
  L'omissione di alcuna di queste condizioni produce  nullita'  della
richiesta.