(CODICE CIVILE-art. 2893)
                             Art. 2893. 
 
                  (Mancata richiesta dell'incanto). 
 
  Se l'incanto non e' domandato  nel  tempo  e  nel  modo  prescritti
dall'art. 2891, il valore del bene rimane  definitivamente  stabilito
nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei  creditori  a
norma dell'art. 2890, n. 3. 
 
  La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo  che  e'  stato
depositato il prezzo e si e' provveduto nei modi indicati dal  codice
di procedura civile.