(CODICE CIVILE-art. 2894)
                             Art. 2894. 
 
             (Effetti del mancato deposito del prezzo). 
 
  Se il terzo acquirente non deposita  il  prezzo  entro  il  termine
stabilito dall'art. 792 del codice di procedura civile, la  richiesta
di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la
responsabilita'  del  richiedente  per  i  danni  verso  i  creditori
iscritti.