(CODICE CIVILE-art. 2898)
                             Art. 2898. 
 
    (Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede). 
 
  Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende
mobili e immobili, o comprende piu' immobili, gli uni ipotecati e gli
altri liberi, ovvero  non  tutti  gravati  dalle  stesse  iscrizioni,
situati nella giurisdizione  dello  stesso  tribunale  o  in  diverse
giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo  ovvero  per
prezzi  distinti,  il  prezzo  di  ciascun  immobile  assoggettato  a
particolari   e   separate   iscrizioni   deve   dichiararsi    nella
notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo. 
 
  Il creditore che richiede l'espropriazione non puo' in nessun  caso
essere costretto a estendere la sua domanda ai  mobili,  o  ad  altri
immobili, fuori di quelli che sono  ipotecati  per  il  suo  credito,
salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo  autore  per  il
risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione
dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.