Art. 1885
    Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati

1.  La  pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati
e'   disciplinata  dall'articolo  67,  commi  1-4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Nota all'art. 1885:
             - Il testo dell'articolo 67, commi da 1 a 4, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
          citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.   67   (Misura  della  pensione  privilegiata  dei
          militari).  -  1.  Al militare le cui infermita' o lesioni,
          dipendenti  da  fatti di servizio, siano ascrivibili ad una
          delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo
          1968,  n.  313,  e  non siano suscettibili di miglioramento
          spetta la pensione.
             2.  La  pensione  e'  pari alla base pensionabile di cui
          all'art.  53 se le infermita' o le lesioni sono ascrivibili
          alla prima categoria ed e' pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o
          30  per  cento della base stessa in caso di ascrivibilita',
          rispettivamente,   alla  seconda,  terza,  quarta,  quinta,
          sesta,  settima  o  ottava  categoria,  salvo  il  disposto
          dell'ultimo comma di questo articolo.
             3.  Le  pensioni  di  settima  e  ottava  categoria sono
          aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70
          per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio
          utile  nei  riguardi  dei militari che, senza aver maturato
          l'anzianita' necessaria per il conseguimento della pensione
          normale,  abbiano  compiuto  almeno cinque anni di servizio
          effettivo. La pensione cosi' aumentata non puo' eccedere la
          misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
             4. Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal
          primo  comma  dell'art.  52,  la  pensione  privilegiata e'
          liquidata  nella  misura  prevista  per la pensione normale
          aumentata di un decimo, se piu' favorevole.».