Art. 1887
   Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari

1.  La  pensione  privilegiata spettante agli allievi delle accademie
militari  e  dell'accademia  del  Corpo  della  Guardia di finanza e'
determinata  ai  sensi  dell'articolo  76  del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 
          Nota all'art. 1887:
             -  Il  testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  76  (Allievi  delle  accademie militari). - 1. La
          pensione   privilegiata   spettante   agli   allievi  delle
          accademie   militari   provenienti   dai  sottufficiali  e'
          determinata  in base al grado che essi rivestivano all'atto
          dell'ammissione  all'accademia  e  al trattamento economico
          che  sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero
          rimasti   in   servizio   nella   posizione   di  stato  di
          sottufficiale.
             2.  Per  gli  allievi  delle  accademie  del Corpo della
          guardia  di  finanza  e del Corpo delle guardie di pubblica
          sicurezza,  non  provenienti dai sottufficiali, la pensione
          privilegiata   e'   determinata  in  base  al  grado  e  al
          trattamento  economico  iniziale di finanziere o di guardia
          di pubblica sicurezza».