Art. 1887 Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari 1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell'accademia del Corpo della Guardia di finanza e' determinata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Nota all'art. 1887: - Il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 76 (Allievi delle accademie militari). - 1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali e' determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale. 2. Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata e' determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza».