Art. 1890 
        Indennita' per una volta tanto al personale militare 
 
  1. Al militare che ha contratto  infermita'  o  riportato  lesioni,
dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B  annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,
e' corrisposta una indennita' per una  volta  tanto  ai  sensi  degli
articoli 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, e 4, comma 2, della legge 26 gennaio 1980, n.
9. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 1890: 
             - La tabella B annessa al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915  (Testo  unico  delle
          norme in materia di pensioni  di  guerra),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  29  gennaio
          1979, n. 28, e' la seguente (testo vigente): 
             «Tabella B - Lesioni ed infermita' che danno diritto ad 
          indennita' per una volta tanto 
             1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una
          mano o tra le mani. 
             2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata  o
          non dalla perdita di una delle ultime tre  dita  dell'altra
          mano. 
             3) La perdita delle ultime  due  falangi  di  uno  degli
          indici e di quelle di altre due dita fra le mani,  che  non
          siano quelle dei pollici e dell'altro indice. 
             4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici. 
             5) La perdita della  falange  ungueale  di  un  pollice,
          accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale  di
          un altro dito delle mani. 
             6) La perdita della falange ungueale  di  sei  o  cinque
          dita fra le mani, che non  siano  i  pollici  oppure  della
          stessa falange di quattro dita fra  le  mani  compreso  uno
          degli indici. 
             7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei  due
          piedi compreso un alluce (con integrita' del corrispondente
          metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita  tra  i
          piedi che non siano gli alluci. 
             8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o  non
          da quella della falange ungueale di due dita o di uno  solo
          dello stesso o dell'altro piede. 
             9) La perdita  di  uno  degli  alluci  o  della  falange
          ungueale dei due alluci, insieme con  la  perdita  completa
          della falange ungueale di altre quattro o tre  dita  fra  i
          due piedi. 
             10) La perdita totale della falange ungueale di  otto  o
          sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci. 
             11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare. 
             12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entita'. 
             13) La distonia spastica diffusa del colon. 
             14) Ernie viscerali contenibili. 
             15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado. 
             16)  Riduzione  dell'udito  unilaterale  con   voce   di
          conversazione da ad concham a metri uno. 
             17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
          occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10  e
          7/10 della normale. 
             18) L'epifora». 
             - Il testo dell'articolo 69, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,
          citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: 
             «Art.  69  (Indennita'  per  una  volta  tanto   per   i
          militari). - 1. Il militare che abbia contratto  infermita'
          o riportato lesioni, dipendenti  da  fatti  di  servizio  e
          ascrivibili alla tabella B  annessa  alla  legge  18  marzo
          1968, n. 313, ha diritto,  all'atto  della  cessazione  dal
          servizio e purche' non gli spetti la  pensione  normale,  a
          un'indennita' per una volta tanto in misura pari  a  una  o
          piu' annualita' della pensione di ottava categoria, con  un
          massimo di cinque annualita',  secondo  la  gravita'  della
          menomazione fisica.».