Art. 1893
                     Servizio in tempo di guerra

1.  Il  servizio  in  tempo  di  guerra non da' titolo al trattamento
privilegiato   ordinario,   fatte   salve   le   condizioni  previste
dall'articolo  80  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
 
          Nota all'art. 1893:
             -  Il  testo dell'articolo 80 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
          note all'articolo 1841, e' il seguente:
             «Art.  80  (Servizio  di  guerra).  -  1. Il servizio di
          guerra   o   attinente   alla  guerra  non  da'  titolo  al
          trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di
          tale  trattamento  in funzione di quello di guerra nei casi
          previsti  e  con le modalita' stabilite dalle norme vigenti
          in materia di pensioni di guerra.
             2.  Qualora  la  lesione  o l'infermita' per la quale e'
          chiesto  il  trattamento  privilegiato  ordinario sia stata
          riportata  da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul
          diritto  a tale trattamento e' emessa dopo che il Ministero
          del  tesoro  abbia  con  proprio  provvedimento  negato  il
          trattamento pensionistico di guerra perche' il servizio che
          ha determinato la lesione o l'infermita' non e' considerato
          servizio di guerra o attinente alla guerra.
             3.  Ai  fini  dell'applicazione del precedente comma, il
          provvedimento del Ministero del tesoro e' adottato anche se
          la  lesione  o  l'infermita'  sia  stata constatata oltre i
          termini  previsti  dall'art.  89 della L. 18 marzo 1968, n.
          313».