Art. 1893 Servizio in tempo di guerra 1. Il servizio in tempo di guerra non da' titolo al trattamento privilegiato ordinario, fatte salve le condizioni previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Nota all'art. 1893: - Il testo dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 80 (Servizio di guerra). - 1. Il servizio di guerra o attinente alla guerra non da' titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra. 2. Qualora la lesione o l'infermita' per la quale e' chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento e' emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perche' il servizio che ha determinato la lesione o l'infermita' non e' considerato servizio di guerra o attinente alla guerra. 3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro e' adottato anche se la lesione o l'infermita' sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n. 313».