Art. 2900.
(Condizioni, modalita' ed effetti).
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
sue ragioni, puo' esercitare i diritti e le azioni che spettano verso
i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare,
purche' i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si
tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione
di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il
debitore al quale intende surrogarsi.