(CODICE CIVILE-art. 2901)
                             Art. 2901. 
 
                            (Condizioni). 
 
  Il creditore, anche se il credito e'  soggetto  a  condizione  o  a
termine, puo' domandare che  siano  dichiarati  inefficaci  nei  suoi
confronti gli atti di disposizione del  patrimonio  con  i  quali  il
debitore rechi pregiudizio alle sue  ragioni,  quando  concorrono  le
seguenti condizioni: 
    1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto  arrecava
alle ragioni del  creditore  o,  trattandosi  di  atto  anteriore  al
sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine  di
pregiudicarne il soddisfacimento; 
    2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso,  il  terzo
fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di  atto  anteriore  al
sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. 
 
  Agli effetti della presente  norma,  le  prestazioni  di  garanzia,
anche per debiti altrui, sono  considerate  atti  a  titolo  oneroso,
quando sono contestuali al credito garantito. 
 
  Non e' soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. 
 
  L'inefficacia dell'atto  non  pregiudica  i  diritti  acquistati  a
titolo oneroso dai terzi di  buona  fede,  salvi  gli  effetti  della
trascrizione della domanda di revocazione.