(CODICE CIVILE-art. 2902)
                             Art. 2902. 
 
                             (Effetti). 
 
  Il  creditore,  ottenuta  la  dichiarazione  di  inefficacia,  puo'
promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni  esecutive  o
conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. 
 
  Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito
dipendenti   dall'esercizio   dell'azione   revocatoria,   non   puo'
concorrere sul ricavato dei beni che  sono  stati  oggetto  dell'atto
dichiarato  inefficace,  se  non  dopo  che  il  creditore  e'  stato
soddisfatto.