Art. 11. 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: " 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno del seguenti provvedimenti: a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975. n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 ".
Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 34 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 34 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento). - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. 2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. 2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio. 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di collopuio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza previsti dall'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975. n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'art. 175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'art. 296. 3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolti atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice".