Art. 11.
   1.  Dopo  il  comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
   "  2-ter.  Le  disposizioni  del  comma  2-bis non si applicano al
giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno del seguenti
provvedimenti:
   a)  le  autorizzazioni  sanitarie  previste dall'articolo 11 della
legge 26 luglio 1975, n. 354;
   b)  i  provvedimenti  relativi  ai  permessi  di  colloquio,  alla
corrispondenza   telefonica   e   al   visto   di   controllo   sulla
corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975,
n. 354;
   c)  i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30
della legge 26 luglio 1975. n. 354;
   d)   il   provvedimento   di   restituzione  nel  termine  di  cui
all'articolo 175;
   e)   il   provvedimento   che   dichiara   la  latitanza  a  norma
dell'articolo 296 ".
 
          Nota all'art. 11:
          -  Il  testo  vigente  dell'art. 34 del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art. 34 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel
          procedimento).  -  1.  Il  giudice  che ha pronunciato o ha
          concorso   a   pronunciare   sentenza   in   un  grado  del
          procedimento  non puo' esercitare funzioni di giudice negli
          altri  gradi,  ne'  partecipare  al giudizio di rinvio dopo
          l'annullamento o al giudizio per revisione.
          2.  Non  puo'  partecipare  al  giudizio  il giudice che ha
          emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
          o  ha  disposto  il  giudizio immediato o ha emesso decreto
          penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la
          sentenza di non luogo a procedere.
          2-bis.   Il   giudice  che  nel  medesimo  procedimento  ha
          esercitato  funzioni di giudice per le indagini preliminari
          non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere
          l'udienza   preliminare;  inoltre,  anche  fuori  dei  casi
          previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.
          2-ter.  Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al
          giudice  che  nel  medesimo procedimento abbia adottato uno
          dei seguenti provvedimenti:
            a) le  autorizzazioni  sanitarie  previste  dall'art.  11
          della legge 26 luglio 1975, n. 354;
            b) i  provvedimenti  relativi  ai  permessi di collopuio,
          alla  corrispondenza  telefonica  e  al  visto di controllo
          sulla  corrispondenza  previsti  dall'art.  18  della legge
          26 luglio 1975, n. 354;
            c) i   provvedimenti   relativi   ai   permessi  previsti
          dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975. n. 354;
            d) il  provvedimento  di  restituzione nel termine di cui
          all'art. 175;
            e) il  provvedimento  che  dichiara  la latitanza a norma
          dell'art. 296.
          3.  Chi  ha  esercitato funzioni di pubblico ministero o ha
          svolti atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di
          difensore,  di  procuratore  speciale,  di  curatore di una
          parte  ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha
          proposto  denuncia,  querela,  istanza  o  richiesta  o  ha
          deliberato  o  ha  concorso a deliberare l'autorizzazione a
          procedere  non  puo'  esercitare  nel medesimo procedimento
          l'ufficio di giudice".