Art. 15.
Natura e funzione del Casellario centrale infortuni
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato
Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica,
sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative
poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative
necessita', determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo
del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione
di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa agli
infortuni professionali e non professionali ed alle malattie
professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati
nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.