Art. 16.
Compiti del Casellario
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi
a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia
professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte,
anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che
consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma
aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca
dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonche'
con quelle a carattere previdenziale.
2. Puo', altresi', fornire dati in forma aggregata per indagini
conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.